Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

      «Art. 30-quinquies. - (Permessi per visite ai familiari o conviventi). - 1. Al detenuto in espiazione di pena che abbia manifestato una particolare intensità di rapporti con il coniuge, con il convivente o con i familiari, il giudice di sorveglianza può concedere un permesso della durata non superiore ai quindici giorni per ogni semestre di carcerazione».